I.C.S. “G. Matteotti”
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Organi collegiali
Organi collegiali (http://www.istruzione.it/web/istruzione/organi_collegiali)
La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma. La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all’approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.
Consigli di classe (http://www.istruzione.it/web/istruzione/organi_collegiali)
I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia).
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per i consigli di circolo/istituto si svolge ogni triennio.
Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell’attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.
Il Consiglio di Classe – interclasse – intersezione è previsto dall’art.5 del D.L. 297/1994
Ha compiti di proposta:
- in ordine all’azione educativa e ad iniziative di sperimentazione, di cui il Collegio Docenti deve tener conto (DPR 275 – 99).
- Propone i libri di testo e i sussidi didattici.
- Indica le attività integrative, inclusi i viaggi di istruzione e le visite guidate
- Avanza proposte in ordine ai vari aspetti organizzativi : orari, moduli degli insegnanti, iniziative particolari…
- Verifica ogni bimestre la corrispondenza tra la programmazione ed i risultati, per far emergere positività, discordanze, carenze, per formulare aggiustamenti migliorativi
(L.517/1977);
Ha possibilità di propria iniziativa:
- intraprende attività per la migliore realizzazione degli obiettivi (C.M.274);
- organizza iniziative per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, di svantaggio, di disadattamento scolastico e sociale,
- trova soluzioni per agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Consigli di interclasse
Il consiglio di interclasse nelle scuole primarie è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. Fanno parte del consiglio di interclasse anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate.
Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse nella scuola primaria, per ciascuna classe interessata, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti.
I consigli di interclasse sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, da lui delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Consiglio di Intersezione
Il consiglio di Intersezione nella scuola dell’Infanzia è composto da tutti i docenti delle sezioni e da un rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna sezione.
Fanno parte del consiglio di Intersezione anche i docenti di sostegno che (ai sensi dell’articolo 315, comma 5), sono contitolari delle classi interessate.
É presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato, dura in carica un anno e ha il compito di:
* formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica
* agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
Il Consiglio d’Intersezione é convocato dal Capo di Istituto, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.
É convocato dal Capo di Istituto, con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con indicazione dell’ordine del giorno.
I rappresentanti di classe dei genitori sono ammessi al consiglio non meno di due volte all’anno. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l’autorizzazione del Capo di Istituto, può invitare alla seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe.
Consigli di circolo/istituto (http://www.istruzione.it/web/istruzione/organi_collegiali)
I genitori possono altresì far parte, se eletti, dei consigli di circolo/istituto. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
Assemblea dei genitori (http://www.istruzione.it/web/istruzione/organi_collegiali)
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994
